DETRAZIONE 50% IN 10 ANNI
ECOBONUS
Come funziona?
Per ottenere questo incentivo non è necessaria alcuna pratica edilizia: si tratta infatti di un bonus infissi senza ristrutturazione che permette di sostituire i vostri attuali infissi con nuovi modelli volti a migliorare l’efficienza energetica dell’abitazione. In questo caso è possibile ottenere una detrazione fiscale pari al 50% del prezzo totale, per un limite massimo di 60.000 euro a unità immobiliare per quanto riguarda i soli serramenti. Il rimborso verrà ripartito in egual misura per un periodo di 10 anni. Sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito. Entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
Chi ne può usufruire?
L’agevolazione, spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. La detrazione può spettare anche al familiare convivente o al convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Con riferimento ai soggetti Ires (imprese), per la fruizione della detrazione, è necessario che gli immobili oggetto dell’intervento siano “strumentali” all’attività dell’impresa.
Edifici interessati
L’agevolazione è ammessa se gli interventi sono realizzati su edifici esistenti situati nel territorio dello Stato, censiti al catasto o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento; su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici), di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI o, dal 2012, dell’IMU, ove dovuta. Gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Per gli edifici collabenti (i.e. categoria catastale F2), nei quali l’impianto termico non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal DLGS n. 311 del 2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
Edifici non interessati
Sono esclusi dal beneficio gli interventi che vengono effettuati in fase di costruzione dell’immobile. Non è possibile beneficiare della detrazione in caso di spese sostenute per la riqualificazione energetica a seguito di demolizione e ricostruzione con ampliamento in quanto tale intervento dà luogo ad una “nuova costruzione”.
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Come funziona?
Anche i lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti entro il 31 dicembre 2024 possono beneficiare di una detrazione fiscale del 50% della spesa totale sostenuta, ovvero il Bonus Ristrutturazione, fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Tra gli interventi che danno diritto al Bonus Ristrutturazione vi è anche la sostituzione dei serramenti, a condizione che questa comporti un abbassamento dei valori di trasmittanza termica. È possibile avvalersi di questo bonus tramite detrazioni fiscali egualmente ripartite nell’arco di 10 anni.
Chi ne può usufruire?
Sono ammessi alla detrazione i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato. La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese. La detrazione spetta ai detentori dell’immobile a condizione che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile risulti da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio. Il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile. Ai fini della detrazione, i chiarimenti forniti per i condomini valgono anche quando un intero edificio, composto da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, è posseduto da un unico proprietario o da più comproprietari e siano in esso rinvenibili parti comuni alle predette unità immobiliari.
Edifici interessati
L’agevolazione è ammessa se gli interventi sono realizzati su singole unità immobiliari residenziali o su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato Italiano. Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. In particolare, l’agevolazione è riferita ad interventi eseguiti immobili residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento. Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione. Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, lo “sconto in fattura” può essere applicato per le spese di: manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, lo sconto in fattura è applicabile anche per le spese di manutenzione ordinaria. Resta inteso che il contribuente che ha optato per lo sconto in fattura, non può in alcun modo indicare nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai medesimi interventi di recupero del patrimonio edilizio. Inoltre, la detrazione spetta per le spese sostenute, anche prima dell’inizio dei lavori, per: la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori; l’acquisto dei materiali; l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori; gli oneri di urbanizzazione; gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.
IVA 4% NUOVA COSTRUZIONE
Per verificare l’applicazione dell’Iva ridotta al 4% relativamente alle installazioni di infissi su fabbricati in corso di costruzione, come ricordato in premessa, si dovrà aver riguardo alla tipologia dell’immobile ed al soggetto committente. Qualora il committente sia il soggetto “privato” sarà soggetta al 4% l’installazione di infissi effettuati su fabbricati urbani e rurali e relative pertinenze non di lusso costituenti la prima casa dello stesso committente. Qualora invece il committente sia l’impresa costruttrice, l’Iva 4% è applicabile per l’installazione di infissi su edifici ad esclusivo uso abitativo o aventi le caratteristiche di cui alla 408/49 “Legge Tupini”. Nei contratti di appalto con il “Privato” l’impresa installatrice potrà premunirsi contro eventuali irregolarità rispetto ai requisiti soggettivi previsti dalla legge, facendosi rilasciare apposita richiesta di applicazione dell’Iva 4%. E’ da ritenere che la suddetta dichiarazione, rilasciata prima dell’inizio dei lavori o prima della emissione di fatture a titolo di acconto, costituisca atto liberatorio nei confronti dell’impresa. Nei contratti di appalto con l’impresa costruttrice la legittima applicazione dell’aliquota ridotta potrà trovare fondamento nello stesso contratto scritto o dalla apposita richiesta avanzata dall’impresa committente. In assenza di contratto d’appalto scritto sarà opportuno esporre in Fattura i riferimenti al fabbricato in costruzione (luogo, via, tipologia dell’immobile).
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